Domande frequenti
Consulta le risposte alle domande più frequenti su formazione, sostegno al reddito e welfare. Le FAQ sono organizzate per argomento e aggiornate regolarmente.Per le modalità di calcolo si rimanda all'Allegato "MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI IMPORTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ A TOTOLO DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS)".
No, la procedura da seguire è sostanzialmente la stessa anche se con alcune peculiarità, quali:
- non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità nel settore
- l'Agenzia, a comprova dell'evento, potrà presentare la stessa documentazione inviata dall'utilizzatore all'ente autorizzatore (es. la relazione tecnica dettagliata).
Nel caso in cui l'unità produttiva interessata veda coinvolti solo lavoratori in somministrazione, non è richiesto l'Accordo Sindacale, ma permane l'obbligo di informazione alle OO.SS.
Ai fini del calcolo del requisito di anzianità lavorativa, oltre alle giornate di effettivo lavoro, si considerano validi i seguenti eventi:
- malattia
- infortunio
- maternità
- riposo per allattamento
- permessi previsti dalla Legge n. 104/92
- permessi per donazione sangue
- congedo matrimoniale
- congedo straordinario
- festività
- trattamento di interazione salariale
- aspettativa per funzioni pubbliche elettive
- permessi sindacali
- periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL).
Nel caso in cui l'Agenzia e le OO.SS. territorialmente competenti non pervengano alla sottoscrizione di un Accordo, è sufficiente presentare al Fondo la richiesta di incontro inviata dall'Agenzia per il Lavoro alle OO.SS.
Tale richiesta deve essere effettuata entro 3 giorni dal ricevimento da parte dell'Agenzia dell'Accordo Sindacale stipulato dall'impresa utilizzatrice.
Durante il periodo di sospensione, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro in somministrazione con un'altra ApL, è possibile prevedere una cumulabilità secondo le seguenti modalità:
- lavoratore full time: si può considerare che svolga un'altra attività nella giornata di sabato, laddove il contratto preveda un rapporto articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)
- lavoratore part-time: si può considerare nel caso in cui svolga un'altra attività oltre il normale orario di lavoro.
In considerazione delle diverse fattispecie che possono verificarsi, si conferma quanto già disciplinato in via amministrativa dall'INPS e si riporta di seguito.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0/zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.
Salvo diversa previsione dell'Accordo Sindacale come condizione globalmente più favorevole ed in linea con quanto indicato dall'art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione, la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute.
Fatta salva la diversa volontà delle Parti, nelle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di zero ore, è facoltà della parte datoriale accedere immediatamente alle prestazioni del FdS, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie.
A tal proposito appare utile ricordare che il godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate, sia riguardo a quelle in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell'attività produttiva.
Nelle ipotesi di sospensione parziale dell'attività lavorativa, non può essere differita la concessione delle ferie (residue ed infra-annuali), in quanto dovrà essere garantito al lavoratore il recupero psico-fisico correlato all'attività svolta.
(Sul punto cfr. parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello n. 19/2011, messaggio INPS n. 9268 del 30.5.2012, INPS Circolare n. 139 del 2016 e Circolare n. 130 del 2017).
Restano salve le condizioni di miglior favore per il lavoratore, sottoscritte negli Accordi tra le Parti.
In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con diritto al trattamento di CIGO/CIGS, il TFR matura in misura piena come in caso di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 2120 del Codice Civile).
Si ritengono applicabili le disposizioni generali di legge che disciplinano il trattamento di festività a carico del datore di lavoro in regime di integrazione salariale (L. n. 260/1949 e L. n. 90/1954), esplicitate nel Messaggio INPS del 12 giugno 2009, n. 13552.
Pertanto sono erogate a carico del datore di lavoro (e conseguentemente il Fondo non effettua il rimborso):
- le festività civili (2 giugno, 1° maggio e 25 aprile);
- le altre festività in caso di riduzione e nelle prime 2 settimane di sospensione.
Nel caso in cui la festività si verifichi oltre le 2 settimane di sospensione, il datore di lavoro:
- deve comunque retribuire la festività ai lavoratori retribuiti in misura fissa o "mensilizzata";
- non è obbligato a corrispondere alcun trattamento a suo carico per i lavoratori sospesi non retribuiti in misura fissa (ad esempio retribuzione ad ore). In tal caso, tuttavia, "...sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (in virtù dell'art. 3 della Legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane". Quindi, al pari dei dipendenti diretti, queste ore sono integrabili, (e quindi rimborsabili) dal Fondo, se erogate dall'Agenzia ai lavoratori in somministrazione.
Infine, si chiarisce che "...per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario".
I permessi lavorativi previsti dall'art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso non può fruire di tali permessi in quanto l'assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza.
Sì, possono usufruire della prestazione tutte le tipologie di apprendisti.
In caso di mancato invio del provvedimento di autorizzazione la pratica viene respinta con provvedimento del Direttore Generale.
Nel caso di carenza della documentazione, l'istruttoria può essere sospesa una sola volta e per un massimo di novanta giorni, in attesa di idonea integrazione. Se quest'ultima non perviene in tale lasso di tempo, l'istanza è respinta.
No, le attestazioni di pagamento relative alle mensilità liquidate non dovranno essere inviate.
Solo in caso di controllo ex post, verrà richiesto alla ApL di trasmettere copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento al lavoratore di ogni singola mensilità presentata a rimborso (ad esempio ricevuta bancaria con TNR1 del bonifico effettuato o l'attestazione di avvenuta consegna del bonifico in circolarità).
Si, ai fini della verifica dei ratei di retribuzione differita rimborsati a titolo di AIS verrà richiesto, ove presente, l'Accordo integrativo di secondo livello dell'impresa utilizzatrice.
Le integrazioni richieste dovranno essere inviate al Fondo esclusivamente tramite il sistema FTWeb. Le integrazioni effettuate con mezzo diverso si intendono come non pervenute.
Nel caso in cui dalla verifica effettuata si rilevi che l'ApL abbia riconosciuto al lavoratore un importo superiore a quanto dovuto, il Fondo provvederà a rimborsare esclusivamente la quota parte spettante. Nel caso in cui si rilevi che l'ApL abbia riconosciuto al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il Fondo rimborserà esclusivamente la quota parte anticipata, invitando l'ApL a versare al lavoratore la quota mancante e a richiederne successivamente il rimborso.
In tali casi l'Agenzia per il Lavoro può presentare ricorso, avverso le determinazioni del Direttore Generale, al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini 52 entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito.
I ricorsi devono essere inviati al nuovo indirizzo PEC del Fondo presidenza@pec.formatemp.it.
Modificato il 20/10/2022