Domande frequenti
Consulta le risposte alle domande più frequenti su formazione, sostegno al reddito e welfare. Le FAQ sono organizzate per argomento e aggiornate regolarmente.L’Agenzia per il Lavoro può consentire il recupero del modulo obbligatorio nell’ambito delle sue attività formative programmate.
No, l’Agenzia può far recuperare i moduli obbligatori solo nel caso dei progetti delle seguenti tipologie: Base, Diritto mirato, Professionale TD, Professionale TI, Form.Integra professionalizzante. Per le tipologie Base e Diritto mirato il recupero è possibile solo per il modulo Diritti e doveri. L’indicazione della tipologia formativa è riportata nel Patto formativo consegnato ad inizio corso.
Il credito relativo al modulo di Salute e sicurezza generale ha validità permanente (se conseguito dopo gennaio 2015) e si acquisisce in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp oppure in un corso seguito al di fuori del sistema FT e verificato dall’Agenzia per il Lavoro.
Modificato il 05/08/2022
Il credito formativo si acquisisce esclusivamente in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp e ha validità pari a 365 giorni dalla data di maturazione (data di svolgimento del modulo). Tale credito è verificabile dall’Agenzia per il Lavoro direttamente nel sistema informativo del Fondo con apposita funzionalità.
Modificato il 05/08/2022
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo, né consentono di aggiornare il credito precedentemente registrato.
Inserito il 17/03/2023
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo.
Inserito il 17/03/2023
Sì, l’Agenzia può chiedere di frequentare nuovamente il modulo per varie ragioni, tra le quali:
- credito formativo acquisto prima di gennaio 2015
- attestazione sul credito formativo non esaustiva
- assenza di attestazione sul credito formativo.
Modificato il 18/03/2022
Le condizioni ed i tempi previsti per il rilascio dell’attestato di frequenza sono esplicitati nel Patto formativo che viene consegnato al corsista all’inizio delle attività.
Gli attestati di frequenza sono generati in automatico dal sistema informativo di Forma.Temp e trasmessi all’indirizzo e-mail dei discenti a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto da parte del Fondo. L’attestato viene trasmesso solo ai discenti che hanno raggiunto i requisiti per il rilascio indicati nel Patto formativo.
Per tutti i progetti conclusi entro dicembre 2021 è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso l’attività, poiché per quei corsi il rilascio degli attestati non è effettuato dal Fondo.
Modificato il 17/03/2023
Se i progetti non vengono ammessi a finanziamento, il Fondo non può trasmettere l’attestato di frequenza. Pertanto, in questi casi, è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Inserito il 17/03/2023
Gli attestati di frequenza sono generati e trasmessi in automatico dal sistema informativo del Fondo e non è possibile effettuare ulteriori invii. Per riceverne una copia è possibile fare richiesta all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Inserito il 17/03/2023
Non tutti i corsi finanziati da Forma.Temp prevedono l’erogazione dell’indennità di frequenza. L’Agenzia per il Lavoro decide, per ogni percorso destinato ai c.d. “candidati a missione”, se prevedere detta indennità e lo comunica agli allievi nel Patto formativo che viene consegnato all’inizio del corso.
Modificato il 17/03/2023
È necessario contattare l’ApL che ha promosso le attività formative, poiché le certificazioni valide ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sono rilasciate dagli enti incaricati dell’erogazione della formazione.
Nel caso descritto non si ha diritto all’attestato.