Domande frequenti
Consulta le risposte alle domande più frequenti su formazione, sostegno al reddito e welfare. Le FAQ sono organizzate per argomento e aggiornate regolarmente.In questo caso i termini per la presentazione della domanda non decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data conclusiva dell'evento sospensivo (maternità/infortunio/malattia).
Nel caso citato il periodo di riferimento non subisce variazioni. L'evento sospensivo, infatti, produce i suoi effetti solo con riferimento al periodo di presentabilità della domanda. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data fine contratto e la data fine evento sospensivo non è utile ai fini del computo dell'anzianità lavorativa richiesta.
Esempio:
- ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 1° aprile 2021
- data fine evento sospensivo: 1° giugno 2021
- periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 1° aprile 2021 - 1° aprile 2020
- giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 1° giugno 2021.
Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.
Si, il modulo di domanda deve essere sempre inviato, completo di tutti i dati richiesti e sottoscritto con firma autografa.
No, nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente, pertanto la domanda è nulla.
Si, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.
No, l'unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l'Estratto Conto Previdenziale INPS.
L'Estratto Conto Previdenziale INPS deve riportare una data di emissione successiva al 105° giorno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto di lavoro in somministrazione. L'interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l'estratto conto previdenziale.
Si tratta di un documento emesso dall'istituto presso il quale si ha il conto corrente, attestante la natura del conto a cui è associato l'IBAN e le generalità del titolare.
No, nel caso descritto non è necessario produrre il documento citato.
L'invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione (rispettivamente 113 e 180 giorni in caso di sospensione dei 45 giorni di disoccupazione).
In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.
No, in questo caso la domanda non viene ammessa al finanziamento.
L'integrazione può essere inviata solo tramite la piattaforma FTWEB ed esclusivamente in seguito ad una richiesta pervenuta dal Fondo. L'utilizzo di canali paralleli (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza) non è consentito e l'integrazione sarà considerata irricevibile.
Ad eccezione dei casi di improcedibilità (presentazione fuori termine, mancanza del modulo di domanda, mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa) in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma.
Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it.
Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.
Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.
Per questo motivo, in caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà la Certificazione Unica (CU) emessa l'anno successivo alla liquidazione della somma spettante.
Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.
Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.