La tua domanda SAR
Un aiuto concreto per garantirti stabilità nei momenti di pausa o di incertezza. Forma.Temp mette a disposizione strumenti economici pensati per tutelare il tuo reddito tra una missione e l'altra, o quando il tuo lavoro subisce un'interruzione.Requisiti
Puoi presentare la domanda SAR se soddisfi uno dei seguenti requisiti:
- Disoccupazione e giornate lavorate (1.000 euro lordi)
Sei disoccupato/a da almeno 45 giorni e hai lavorato almeno 110 giornate in somministrazione con contratto di lavoro full-time o part-time orizzontale (o 440 ore con part-time verticale/misto o contratto con Monte Ore Garantite) negli ultimi 12 mesi dalla data di fine rapporto - Conclusione della Procedura Di Ricollocazione (1.000 euro lordi)
Hai un contratto a tempo indeterminato e hai concluso la Procedura Di Ricollocazione (PDR) con la tua Agenzia. Devi essere disoccupato/a da almeno 45 giorni. - Disoccupazione con soglia ridotta (780 euro lordi)
Sei disoccupato/a da almeno 45 giorni e hai lavorato almeno 90 giornate in somministrazione con contratto di lavoro full-time o part-time orizzontale (o 360 ore con part-time verticale/misto o contratto con Monte Ore Garantite) negli ultimi 12 mesi dalla data di fine rapporto
Hai i requisiti?
Verifica i tempi per la presentabilità della domanda SAR
La domanda può essere presentata solo all'interno di una finestra temporale precisa: dal 106° al 173° giorno dalla fine del tuo contratto. Inserisci le date qui sotto per sapere se sei nel periodo utile.
Domande frequenti
Per presentare la domanda di Sostegno al reddito a Forma.Temp è necessario aver lavorato tramite Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:
- un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
- un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
- il lavoratore.
Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.
Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.
L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.
Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.
Il lavoratore, che è stato posto in procedura ex art. 25 del CCNL di settore, potrà allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25. Anche nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione ai fini del computo le giornate INPS.
L'ultimo giorno di lavoro è di norma rinvenibile nel cedolino paga, alla voce "data cessazione" e corrisponde all'ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.
No. Qualora il periodo di 45 giorni continuativi di disoccupazione venga interrotto, per svolgere una temporanea attività lavorativa, ai fini della decorrenza dei termini, l'ultimo giorno di lavoro effettivo rimane quello antecedente il periodo di disoccupazione.
Qualora si richieda la prestazione Sar alla fine di una procedura ai sensi dell'art. 25 del CCNL, l'ultimo giorno effettivo di lavoro da considerare ai fini del computo dei requisiti è l'ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l'Agenzia per il Lavoro.
Il periodo di 12 mesi entro il quale devono maturare i requisiti si conteggia all'indietro, a partire dalla data cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione.
Esempio:
- Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 01/03/2021
- Periodo di riferimento entro il quale rinvenire il requisito dei giorni di lavoro in somministrazione: 01/03/2021 - 01/03/2020.
No, in caso di dimissioni volontarie non può essere erogata la prestazione Sar, fatta eccezione per le dimissioni per "giusta causa".
In tal caso, il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.
In questo caso i termini per la presentazione della domanda non decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data conclusiva dell'evento sospensivo (maternità/infortunio/malattia).
Nel caso citato il periodo di riferimento non subisce variazioni. L'evento sospensivo, infatti, produce i suoi effetti solo con riferimento al periodo di presentabilità della domanda. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data fine contratto e la data fine evento sospensivo non è utile ai fini del computo dell'anzianità lavorativa richiesta.
Esempio:
- ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 1° aprile 2021
- data fine evento sospensivo: 1° giugno 2021
- periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 1° aprile 2021 - 1° aprile 2020
- giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 1° giugno 2021.
Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.
Si, il modulo di domanda deve essere sempre inviato, completo di tutti i dati richiesti e sottoscritto con firma autografa.
No, nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente, pertanto la domanda è nulla.
Si, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.
No, l'unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l'Estratto Conto Previdenziale INPS.
L'Estratto Conto Previdenziale INPS deve riportare una data di emissione successiva al 105° giorno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto di lavoro in somministrazione. L'interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l'estratto conto previdenziale.
Si tratta di un documento emesso dall'istituto presso il quale si ha il conto corrente, attestante la natura del conto a cui è associato l'IBAN e le generalità del titolare.
No, nel caso descritto non è necessario produrre il documento citato.
L'invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione (rispettivamente 113 e 180 giorni in caso di sospensione dei 45 giorni di disoccupazione).
In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.
No, in questo caso la domanda non viene ammessa al finanziamento.
L'integrazione può essere inviata solo tramite la piattaforma FTWEB ed esclusivamente in seguito ad una richiesta pervenuta dal Fondo. L'utilizzo di canali paralleli (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza) non è consentito e l'integrazione sarà considerata irricevibile.
Ad eccezione dei casi di improcedibilità (presentazione fuori termine, mancanza del modulo di domanda, mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa) in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma.
Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it.
Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.
Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.
Per questo motivo, in caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà la Certificazione Unica (CU) emessa l'anno successivo alla liquidazione della somma spettante.
Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.
Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.