La tua domanda SAR
Un aiuto concreto per garantirti stabilità nei momenti di pausa o di incertezza. Forma.Temp mette a disposizione strumenti economici pensati per tutelare il tuo reddito tra una missione e l'altra, o quando il tuo lavoro subisce un'interruzione.Requisiti
Puoi presentare la domanda SAR se soddisfi uno dei seguenti requisiti:
- Disoccupazione e giornate lavorate (1.000 euro lordi)
Sei disoccupato/a da almeno 45 giorni e hai lavorato almeno 110 giornate in somministrazione con contratto di lavoro full-time o part-time orizzontale (o 440 ore con part-time verticale/misto o contratto con Monte Ore Garantite) negli ultimi 12 mesi dalla data di fine rapporto - Conclusione della Procedura Di Ricollocazione (1.000 euro lordi)
Hai un contratto a tempo indeterminato e hai concluso la Procedura Di Ricollocazione (PDR) con la tua Agenzia. Devi essere disoccupato/a da almeno 45 giorni. - Disoccupazione con soglia ridotta (780 euro lordi)
Sei disoccupato/a da almeno 45 giorni e hai lavorato almeno 90 giornate in somministrazione con contratto di lavoro full-time o part-time orizzontale (o 360 ore con part-time verticale/misto o contratto con Monte Ore Garantite) negli ultimi 12 mesi dalla data di fine rapporto
Hai i requisiti?
Verifica i tempi per la presentabilità della domanda SAR
La domanda può essere presentata solo all'interno di una finestra temporale precisa: dal 106° al 173° giorno dalla fine del tuo contratto. Inserisci le date qui sotto per sapere se sei nel periodo utile.
Domande frequenti
Per presentare la domanda di Sostegno al reddito è necessario aver lavorato tramite
Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o
indeterminato, anche in apprendistato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:
un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
il lavoratore.
Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.
Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.
L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.
L’ultimo giorno di lavoro è di norma presente nel cedolino paga, alla voce “Data cessazione” e corrisponde all’ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
L’ultimo giorno effettivo di lavoro, da considerare ai fini del computo dei requisiti Sar, è l’ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il Lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
Nel caso suindicato occorre allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25: nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione, ai fini del computo, le giornate INPS.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, è possibile se il periodo di 45 giorni di disoccupazione è interrotto per un massimo di 7 giorni effettivi e continuativi di lavoro. Il conteggio del requisito di disoccupazione verrà effettuato tenendo conto dei giorni maturati prima e dopo il contratto di lavoro che ha comportato l’interruzione del periodo di disoccupazione.
[Modificato il 22/08/2022]
Il periodo di 12 mesi si conteggia a ritroso, a partire dalla data cessazione dell’ultimo
contratto di lavoro in somministrazione.
Esempio:
Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 28/06/2022
Periodo di 12 mesi: 28/06/2022 - 29/06/2021
In caso di dimissioni non può essere erogata la prestazione Sar.
In caso di dimissioni per “giusta causa” il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.
[Modificato il 22/08/2022]
Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.
In questo caso i termini per la presentazione decorrono dalla data conclusiva dell’evento sospensivo. Mentre ai fini della maturazione dell’anzianità lavorativa si deve considerare l’ultimo giorno di lavoro in somministrazione.
Esempio:
ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 30/06/2022
data fine evento sospensivo: 15/07/2022
periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 30/06/2022 – 01/07/2021
giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 15/07/2022.
[Modificato il 22/08/2022]
In questo caso l’evento sospensivo non produce alcun effetto ai fini della presentabilità della domanda e pertanto deve essere considerato l’ultimo giorno di lavoro in somministrazione.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, il modulo di domanda, unitamente a tutti gli altri documenti richiesti, è essenziale ai fini della presentazione dell’istanza. Completato l’inserimento dei dati su FTWeb, il modulo deve essere: scaricato, stampato e sottoscritto con firma autografa o, in alternativa, con firma digitale, scansionato e allegato a sistema.
[Modificato il 22/08/2022]
No. Nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente; pertanto, la domanda è considerata improcedibile d’ufficio e nessuna richiesta integrazione o altra segnalazione verrà inviata al richiedente.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.
No, l’unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l’Estratto Conto Previdenziale INPS.
L’ Estratto Conto Previdenziale INPS deve essere emesso a partire dal 106° giorno dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
[Modificato il 22/08/2022]
No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto/i di lavoro in somministrazione. L’interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l’estratto conto previdenziale.
Si tratta di un documento, rilasciato dall’istituto presso il quale è attivo il conto corrente o scaricato dal servizio di home banking, riportante le coordinate bancarie “IBAN” e attestante la titolarità del conto corrente in capo al richiedente la prestazione. Il documento deve riportare il logo dell’istituto finanziario e/o il timbro e la firma di un funzionario, in modo da accertare l’esatta provenienza dello stesso, oltre a tutti gli altri dati completi relativi a Nome e Cognome del richiedente, stringa IBAN e denominazione istituto.
Tra i documenti che attestano la titolarità del conto è consentito inviare, a titolo esemplificativo: il frontespizio dell’estratto conto trimestrale dei movimenti bancari (avendo cura di oscurarli, al fine di rendere visibile solo i dati utili alla verifica della titolarità dell’IBAN indicato); la lettera con cui l’istituto ha comunicato l’apertura del conto oppure, nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, la fotocopia (solo fronte) della carta riportante tutti i dati richiesti.
[Modificato il 12/08/2024]
No, dal 1° marzo 2023, l’unica modalità di pagamento ammessa è il bonifico su conto corrente bancario o postale.
Se il richiedente non è titolare di un C/C bancario o postale, ma è titolare di una carta prepagata dotata di IBAN, potrà ricevere il bonifico allegando la fotocopia (solo fronte) della carta, riportante i dati nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione.
[Inserito il 1/03/2023]
L’invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro in somministrazione o dalla data di fine dell’evento sospensivo (se intervenuto).
[Modificato il 22/08/2022]
In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.
No, la procedura prevede una sola richiesta di sospensione.
[Modificato il 22/08/2022]
L’integrazione deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FTWeb.
Non vengono prese in considerazione integrazioni non richieste dal Fondo e inviate tramite l’utilizzo di canali alternativi (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza).
[Modificato il 22/08/2022]
Ad eccezione delle fattispecie che danno luogo all’improcedibilità della domanda in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data dicomunicazione dell’esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma. Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall’interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo presidenza@pec.formatemp.it. Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all’istanza. L’indirizzo PEC deve sempre essere riconducibile al ricorrente o allo sportello sindacale.
[Modificato il 1/03/2023]
Si elencano le fattispecie:
Modulo privo di firma
Modulo privo di firma autografa o firma digitale
Istanza priva del modulo di domanda
modulo di domanda riconducibile a un soggetto diverso dal richiedente
istanza inviata prima del periodo di presentabilità
istanza presentata fuori termine
istanza presentata prima dei termini previsti, decorrenti dalla data di cessazione dell'evento sospensivo
stanza già presentata ed evasa per il medesimo periodo lavorativo.
[Inserito il 22/08/2022]
Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.
Pertanto, in caso di accoglimento della domanda, il Fondo emette Certificazione Unica (CU) l’anno successivo alla liquidazione della somma.
[Modificato il 22/08/2022]
Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.
Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.