Domande frequenti
Consulta le risposte alle domande più frequenti su formazione, sostegno al reddito e welfare. Le FAQ sono organizzate per argomento e aggiornate regolarmente.Politiche attive
Per presentare la domanda di Sostegno al reddito a Forma.Temp è necessario aver lavorato tramite Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:
- un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
- un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
- il lavoratore.
Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.
Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.
L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.
Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.
Il lavoratore, che è stato posto in procedura ex art. 25 del CCNL di settore, potrà allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25. Anche nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione ai fini del computo le giornate INPS.
L'ultimo giorno di lavoro è di norma rinvenibile nel cedolino paga, alla voce "data cessazione" e corrisponde all'ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.
No. Qualora il periodo di 45 giorni continuativi di disoccupazione venga interrotto, per svolgere una temporanea attività lavorativa, ai fini della decorrenza dei termini, l'ultimo giorno di lavoro effettivo rimane quello antecedente il periodo di disoccupazione.
Qualora si richieda la prestazione Sar alla fine di una procedura ai sensi dell'art. 25 del CCNL, l'ultimo giorno effettivo di lavoro da considerare ai fini del computo dei requisiti è l'ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l'Agenzia per il Lavoro.
Il periodo di 12 mesi entro il quale devono maturare i requisiti si conteggia all'indietro, a partire dalla data cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione.
Esempio:
- Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 01/03/2021
- Periodo di riferimento entro il quale rinvenire il requisito dei giorni di lavoro in somministrazione: 01/03/2021 - 01/03/2020.
No, in caso di dimissioni volontarie non può essere erogata la prestazione Sar, fatta eccezione per le dimissioni per "giusta causa".
In tal caso, il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.
In questo caso i termini per la presentazione della domanda non decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data conclusiva dell'evento sospensivo (maternità/infortunio/malattia).
Nel caso citato il periodo di riferimento non subisce variazioni. L'evento sospensivo, infatti, produce i suoi effetti solo con riferimento al periodo di presentabilità della domanda. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data fine contratto e la data fine evento sospensivo non è utile ai fini del computo dell'anzianità lavorativa richiesta.
Esempio:
- ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 1° aprile 2021
- data fine evento sospensivo: 1° giugno 2021
- periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 1° aprile 2021 - 1° aprile 2020
- giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 1° giugno 2021.
Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.
Si, il modulo di domanda deve essere sempre inviato, completo di tutti i dati richiesti e sottoscritto con firma autografa.
No, nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente, pertanto la domanda è nulla.
Si, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.
No, l'unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l'Estratto Conto Previdenziale INPS.
L'Estratto Conto Previdenziale INPS deve riportare una data di emissione successiva al 105° giorno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto di lavoro in somministrazione. L'interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l'estratto conto previdenziale.
Si tratta di un documento emesso dall'istituto presso il quale si ha il conto corrente, attestante la natura del conto a cui è associato l'IBAN e le generalità del titolare.
No, nel caso descritto non è necessario produrre il documento citato.
L'invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro in somministrazione (rispettivamente 113 e 180 giorni in caso di sospensione dei 45 giorni di disoccupazione).
In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.
No, in questo caso la domanda non viene ammessa al finanziamento.
L'integrazione può essere inviata solo tramite la piattaforma FTWEB ed esclusivamente in seguito ad una richiesta pervenuta dal Fondo. L'utilizzo di canali paralleli (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza) non è consentito e l'integrazione sarà considerata irricevibile.
Ad eccezione dei casi di improcedibilità (presentazione fuori termine, mancanza del modulo di domanda, mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa) in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma.
Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it.
Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.
Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.
Per questo motivo, in caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà la Certificazione Unica (CU) emessa l'anno successivo alla liquidazione della somma spettante.
Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.
Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.
Politiche passive
I corsi finanziati da Forma.Temp sono promossi dalle Agenzie per il Lavoro, pertanto, per poter conoscere l’offerta formativa è possibile:
- rivolgersi alle filiali delle Agenzie per il Lavoro dislocate sul territorio nazionale
- digitare su qualsiasi motore di ricerca le parole “Corsi gratuiti Forma.Temp”.
La selezione e il reclutamento dei partecipanti dei corsi finanziati da Forma.Temp sono di competenza delle Agenzie per il Lavoro promotrici delle attività formative.
Il Fondo stabilisce, per ciascuna tipologia formativa, quali debbano essere i requisiti formali d’ingresso degli allievi. Sono le ApL, invece, a definire la composizione delle aule sulla base delle competenze in ingresso dei partecipanti e degli obiettivi del corso.
In caso di aula virtuale i discenti sono tenuti a:
- seguire la formazione dotati di un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti. La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del docente. Detti device non devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo dello smartphone è consentito solo in situazioni emergenziali che devono essere segnalate preventivamente al docente
- svolgere l’attività formativa in luoghi che rispondano ai requisiti di idoneita’, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all’uso di supporti informatici e che non mettano a rischio la propria incolumità. Pertanto, i corsisti utilizzeranno ambienti a norma, privati o strutture adeguatamente attrezzate, preposte per l’accoglienza e il collegamento. Vige il divieto di connessione durante lo svolgimento di altre attività personali, lavorative o formative e/o da mezzi di trasporto
- comunicare al docente eventuali necessità temporanee di allontanamento dall’aula virtuale o eventuali disconnessioni volontarie
- iscriversi alla piattaforma con il proprio nome e cognome, in quanto ai fini di una corretta identificazione non è consentito l’utilizzo di nickname.
L’Agenzia per il Lavoro può consentire il recupero del modulo obbligatorio nell’ambito delle sue attività formative programmate.
No, l’Agenzia può far recuperare i moduli obbligatori solo nel caso dei progetti delle seguenti tipologie: Base, Diritto mirato, Professionale TD, Professionale TI, Form.Integra professionalizzante. Per le tipologie Base e Diritto mirato il recupero è possibile solo per il modulo Diritti e doveri. L’indicazione della tipologia formativa è riportata nel Patto formativo consegnato ad inizio corso.
Il credito relativo al modulo di Salute e sicurezza generale ha validità permanente (se conseguito dopo gennaio 2015) e si acquisisce in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp oppure in un corso seguito al di fuori del sistema FT e verificato dall’Agenzia per il Lavoro.
Il credito formativo si acquisisce esclusivamente in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp e ha validità pari a 365 giorni dalla data di maturazione (data di svolgimento del modulo). Tale credito è verificabile dall’Agenzia per il Lavoro direttamente nel sistema informativo del Fondo con apposita funzionalità.
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo, né consentono di aggiornare il credito precedentemente registrato.
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo.
Sì, l’Agenzia può chiedere di frequentare nuovamente il modulo per varie ragioni, tra le quali:
- credito formativo acquisto prima di gennaio 2015
- attestazione sul credito formativo non esaustiva
- assenza di attestazione sul credito formativo.
Le condizioni ed i tempi previsti per il rilascio dell’attestato di frequenza sono esplicitati nel Patto formativo che viene consegnato al corsista all’inizio delle attività.
Gli attestati di frequenza sono generati in automatico dal sistema informativo di Forma.Temp e trasmessi all’indirizzo e-mail dei discenti a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto da parte del Fondo. L’attestato viene trasmesso solo ai discenti che hanno raggiunto i requisiti per il rilascio indicati nel Patto formativo.
Per tutti i progetti conclusi entro dicembre 2021 è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso l’attività, poiché per quei corsi il rilascio degli attestati non è effettuato dal Fondo.
Se i progetti non vengono ammessi a finanziamento, il Fondo non può trasmettere l’attestato di frequenza. Pertanto, in questi casi, è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Gli attestati di frequenza sono generati e trasmessi in automatico dal sistema informativo del Fondo e non è possibile effettuare ulteriori invii. Per riceverne una copia è possibile fare richiesta all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Non tutti i corsi finanziati da Forma.Temp prevedono l’erogazione dell’indennità di frequenza. L’Agenzia per il Lavoro decide, per ogni percorso destinato ai c.d. “candidati a missione”, se prevedere detta indennità e lo comunica agli allievi nel Patto formativo che viene consegnato all’inizio del corso.
È necessario contattare l’ApL che ha promosso le attività formative, poiché le certificazioni valide ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sono rilasciate dagli enti incaricati dell’erogazione della formazione.
Nel caso descritto non si ha diritto all’attestato.