Domande frequenti
Consulta le risposte alle domande più frequenti su formazione, sostegno al reddito e welfare. Le FAQ sono organizzate per argomento e aggiornate regolarmente.Politiche attive
Per presentare la domanda di Sostegno al reddito è necessario aver lavorato tramite
Agenzia per il Lavoro con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o
indeterminato, anche in apprendistato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:
un'Agenzia per il Lavoro (somministratore)
un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore)
il lavoratore.
Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore.
Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (Agenzia per il Lavoro, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.
L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro iscritte in un apposito Albo informatico presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
No. I giorni utili al raggiungimento del requisito devono essere stati svolti esclusivamente con uno o più contratti in somministrazione di lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta si maturino ex novo i requisiti necessari (giorni lavorati e giorni di disoccupazione). Ovviamente i giorni (tutti o in parte) già conteggiati per presentare una prima domanda non possono essere utilizzati nuovamente per presentare una domanda successiva.
L’ultimo giorno di lavoro è di norma presente nel cedolino paga, alla voce “Data cessazione” e corrisponde all’ultimo giorno di lavoro effettivo con contratto di somministrazione di lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
L’ultimo giorno effettivo di lavoro, da considerare ai fini del computo dei requisiti Sar, è l’ultimo giorno di contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il Lavoro.
[Modificato il 22/08/2022]
Nel caso suindicato occorre allegare anche le buste paga relative al periodo di procedura ex art. 25: nel caso in cui detti documenti non dovessero riportare il riferimento alle giornate lavorative, saranno prese in considerazione, ai fini del computo, le giornate INPS.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, è possibile se il periodo di 45 giorni di disoccupazione è interrotto per un massimo di 7 giorni effettivi e continuativi di lavoro. Il conteggio del requisito di disoccupazione verrà effettuato tenendo conto dei giorni maturati prima e dopo il contratto di lavoro che ha comportato l’interruzione del periodo di disoccupazione.
[Modificato il 22/08/2022]
Il periodo di 12 mesi si conteggia a ritroso, a partire dalla data cessazione dell’ultimo
contratto di lavoro in somministrazione.
Esempio:
Ultimo giorno di lavoro in somministrazione: 28/06/2022
Periodo di 12 mesi: 28/06/2022 - 29/06/2021
In caso di dimissioni non può essere erogata la prestazione Sar.
In caso di dimissioni per “giusta causa” il richiedente può aver accesso alla prestazione allegando all'istanza la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.
[Modificato il 22/08/2022]
Sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), in quanto retribuiti/indennizzati.
In questo caso i termini per la presentazione decorrono dalla data conclusiva dell’evento sospensivo. Mentre ai fini della maturazione dell’anzianità lavorativa si deve considerare l’ultimo giorno di lavoro in somministrazione.
Esempio:
ultimo giorno di lavoro con contratto di somministrazione: 30/06/2022
data fine evento sospensivo: 15/07/2022
periodo di riferimento per individuare le giornate in somministrazione utili ai fini del requisito di anzianità lavorativa: 30/06/2022 – 01/07/2021
giorno da cui decorre il conteggio dei termini per la presentabilità della domanda: 15/07/2022.
[Modificato il 22/08/2022]
In questo caso l’evento sospensivo non produce alcun effetto ai fini della presentabilità della domanda e pertanto deve essere considerato l’ultimo giorno di lavoro in somministrazione.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, il modulo di domanda, unitamente a tutti gli altri documenti richiesti, è essenziale ai fini della presentazione dell’istanza. Completato l’inserimento dei dati su FTWeb, il modulo deve essere: scaricato, stampato e sottoscritto con firma autografa o, in alternativa, con firma digitale, scansionato e allegato a sistema.
[Modificato il 22/08/2022]
No. Nei casi in questione non si configura alcuna manifestazione di volontà da parte del richiedente; pertanto, la domanda è considerata improcedibile d’ufficio e nessuna richiesta integrazione o altra segnalazione verrà inviata al richiedente.
[Modificato il 22/08/2022]
Sì, la CIE assolve ad entrambi gli obblighi.
No, l’unico documento ammesso a comprova del requisito dei 45 giorni di disoccupazione è l’Estratto Conto Previdenziale INPS.
L’ Estratto Conto Previdenziale INPS deve essere emesso a partire dal 106° giorno dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
[Modificato il 22/08/2022]
No, le uniche buste paga che devono essere allegate alla domanda di Sostegno al reddito sono quelle relative al contratto/i di lavoro in somministrazione. L’interruzione del periodo di disoccupazione e la relativa durata vengono individuate, in fase di istruttoria, tramite l’estratto conto previdenziale.
Si tratta di un documento, rilasciato dall’istituto presso il quale è attivo il conto corrente o scaricato dal servizio di home banking, riportante le coordinate bancarie “IBAN” e attestante la titolarità del conto corrente in capo al richiedente la prestazione. Il documento deve riportare il logo dell’istituto finanziario e/o il timbro e la firma di un funzionario, in modo da accertare l’esatta provenienza dello stesso, oltre a tutti gli altri dati completi relativi a Nome e Cognome del richiedente, stringa IBAN e denominazione istituto.
Tra i documenti che attestano la titolarità del conto è consentito inviare, a titolo esemplificativo: il frontespizio dell’estratto conto trimestrale dei movimenti bancari (avendo cura di oscurarli, al fine di rendere visibile solo i dati utili alla verifica della titolarità dell’IBAN indicato); la lettera con cui l’istituto ha comunicato l’apertura del conto oppure, nel caso in cui si fosse titolari di una carta prepagata dotata di IBAN, la fotocopia (solo fronte) della carta riportante tutti i dati richiesti.
[Modificato il 12/08/2024]
No, dal 1° marzo 2023, l’unica modalità di pagamento ammessa è il bonifico su conto corrente bancario o postale.
Se il richiedente non è titolare di un C/C bancario o postale, ma è titolare di una carta prepagata dotata di IBAN, potrà ricevere il bonifico allegando la fotocopia (solo fronte) della carta, riportante i dati nome/cognome/stringa IBAN/nome ente di emissione.
[Inserito il 1/03/2023]
L’invio fuori termine si verifica nel caso in cui una domanda venga inoltrata al Fondo al di fuori del periodo di presentabilità, ossia prima del 106° giorno oppure oltre il 173° giorno, dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro in somministrazione o dalla data di fine dell’evento sospensivo (se intervenuto).
[Modificato il 22/08/2022]
In caso di sospensione della domanda, il richiedente ha 60 giorni di tempo per inviare quanto richiesto.
No, la procedura prevede una sola richiesta di sospensione.
[Modificato il 22/08/2022]
L’integrazione deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FTWeb.
Non vengono prese in considerazione integrazioni non richieste dal Fondo e inviate tramite l’utilizzo di canali alternativi (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ticket assistenza).
[Modificato il 22/08/2022]
Ad eccezione delle fattispecie che danno luogo all’improcedibilità della domanda in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data dicomunicazione dell’esito, indirizzandolo al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma. Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall’interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo presidenza@pec.formatemp.it. Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite Sportello Sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all’istanza. L’indirizzo PEC deve sempre essere riconducibile al ricorrente o allo sportello sindacale.
[Modificato il 1/03/2023]
Si elencano le fattispecie:
Modulo privo di firma
Modulo privo di firma autografa o firma digitale
Istanza priva del modulo di domanda
modulo di domanda riconducibile a un soggetto diverso dal richiedente
istanza inviata prima del periodo di presentabilità
istanza presentata fuori termine
istanza presentata prima dei termini previsti, decorrenti dalla data di cessazione dell'evento sospensivo
stanza già presentata ed evasa per il medesimo periodo lavorativo.
[Inserito il 22/08/2022]
Sì, la prestazione di Sostegno al reddito è fiscalmente assimilata al reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, soggetta a tassazione.
Pertanto, in caso di accoglimento della domanda, il Fondo emette Certificazione Unica (CU) l’anno successivo alla liquidazione della somma.
[Modificato il 22/08/2022]
Il destinatario della prestazione di Sostegno al reddito riceve una notifica contenente le credenziali per scaricare in autonomia il documento dal sito di Forma.Temp.
Qualora la prestazione venga erogata più volte nel corso dello stesso anno, il Fondo genererà per il lavoratore una sola CU cumulativa.
Politiche passive
I corsi finanziati da Forma.Temp sono promossi dalle Agenzie per il Lavoro, pertanto, per poter conoscere l’offerta formativa è possibile:
- rivolgersi alle filiali delle Agenzie per il Lavoro dislocate sul territorio nazionale
- digitare su qualsiasi motore di ricerca le parole “Corsi gratuiti Forma.Temp”.
La selezione e il reclutamento dei partecipanti dei corsi finanziati da Forma.Temp sono di competenza delle Agenzie per il Lavoro promotrici delle attività formative.
Il Fondo stabilisce, per ciascuna tipologia formativa, quali debbano essere i requisiti formali d’ingresso degli allievi. Sono le ApL, invece, a definire la composizione delle aule sulla base delle competenze in ingresso dei partecipanti e degli obiettivi del corso.
In caso di aula virtuale i discenti sono tenuti a:
- seguire la formazione dotati di un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti. La webcam deve essere attivata sempre, salvo diversa indicazione del docente. Detti device non devono essere condivisi con altri discenti durante la formazione. L’utilizzo dello smartphone è consentito solo in situazioni emergenziali che devono essere segnalate preventivamente al docente
- svolgere l’attività formativa in luoghi che rispondano ai requisiti di idoneita’, sicurezza e riservatezza e quindi siano idonei all’uso di supporti informatici e che non mettano a rischio la propria incolumità. Pertanto, i corsisti utilizzeranno ambienti a norma, privati o strutture adeguatamente attrezzate, preposte per l’accoglienza e il collegamento. Vige il divieto di connessione durante lo svolgimento di altre attività personali, lavorative o formative e/o da mezzi di trasporto
- comunicare al docente eventuali necessità temporanee di allontanamento dall’aula virtuale o eventuali disconnessioni volontarie
- iscriversi alla piattaforma con il proprio nome e cognome, in quanto ai fini di una corretta identificazione non è consentito l’utilizzo di nickname.
L’Agenzia per il Lavoro può consentire il recupero del modulo obbligatorio nell’ambito delle sue attività formative programmate.
No, l’Agenzia può far recuperare i moduli obbligatori solo nel caso dei progetti delle seguenti tipologie: Base, Diritto mirato, Professionale TD, Professionale TI, Form.Integra professionalizzante. Per le tipologie Base e Diritto mirato il recupero è possibile solo per il modulo Diritti e doveri. L’indicazione della tipologia formativa è riportata nel Patto formativo consegnato ad inizio corso.
Il credito relativo al modulo di Salute e sicurezza generale ha validità permanente (se conseguito dopo gennaio 2015) e si acquisisce in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp oppure in un corso seguito al di fuori del sistema FT e verificato dall’Agenzia per il Lavoro.
Il credito formativo si acquisisce esclusivamente in seguito alla frequenza del modulo in un corso finanziato da Forma.Temp e ha validità pari a 365 giorni dalla data di maturazione (data di svolgimento del modulo). Tale credito è verificabile dall’Agenzia per il Lavoro direttamente nel sistema informativo del Fondo con apposita funzionalità.
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo, né consentono di aggiornare il credito precedentemente registrato.
Sì, è possibile frequentare nuovamente in qualità di discente in ascolto.
Ciò significa che le ore di frequenza non concorrono al raggiungimento della percentuale minima di frequenza, né sono utili al conteggio delle indennità, qualora previste nel progetto formativo.
Sì, l’Agenzia può chiedere di frequentare nuovamente il modulo per varie ragioni, tra le quali:
- credito formativo acquisto prima di gennaio 2015
- attestazione sul credito formativo non esaustiva
- assenza di attestazione sul credito formativo.
Le condizioni ed i tempi previsti per il rilascio dell’attestato di frequenza sono esplicitati nel Patto formativo che viene consegnato al corsista all’inizio delle attività.
Gli attestati di frequenza sono generati in automatico dal sistema informativo di Forma.Temp e trasmessi all’indirizzo e-mail dei discenti a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto da parte del Fondo. L’attestato viene trasmesso solo ai discenti che hanno raggiunto i requisiti per il rilascio indicati nel Patto formativo.
Per tutti i progetti conclusi entro dicembre 2021 è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso l’attività, poiché per quei corsi il rilascio degli attestati non è effettuato dal Fondo.
Se i progetti non vengono ammessi a finanziamento, il Fondo non può trasmettere l’attestato di frequenza. Pertanto, in questi casi, è necessario rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Gli attestati di frequenza sono generati e trasmessi in automatico dal sistema informativo del Fondo e non è possibile effettuare ulteriori invii. Per riceverne una copia è possibile fare richiesta all’Agenzia per il Lavoro che ha promosso il corso.
Non tutti i corsi finanziati da Forma.Temp prevedono l’erogazione dell’indennità di frequenza. L’Agenzia per il Lavoro decide, per ogni percorso destinato ai c.d. “candidati a missione”, se prevedere detta indennità e lo comunica agli allievi nel Patto formativo che viene consegnato all’inizio del corso.
È necessario contattare l’ApL che ha promosso le attività formative, poiché le certificazioni valide ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sono rilasciate dagli enti incaricati dell’erogazione della formazione.
Nel caso descritto non si ha diritto all’attestato.